Reclami

Mutuo Confronto Reclami

Il cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto.

Il reclamo dovrà essere effettuato per iscritto, mediante lettera raccomandata A.R. a Mutuoconfronto S.r.l. - Direzione - Ufficio Reclami: Via Pietro Micca, 20 - 10125 Torino (TO) o via PEC all'indirizzo mutuoconfronto@legalmail.it oppure info@mutuoconfronto.it e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:.

  1. Nominativo / Denominazione e recapiti del Cliente
  2. Data del contratto di mediazione
  3. Riferimenti alle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
  4. Motivazione del reclamo
  5. Richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio

Il reclamo verrà trattato entro 60 giorni dal ricevimento.

Il consumatore non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio, poiché quest'ultimo non può essere considerato legittimato passivo autonomo dinanzi all'ABF per controversie sorte con il cliente.

Se non soddisfatto dell’esito del reclamo o se non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, il cliente/consumatore può ricorrere all’autorità giudiziaria.

Prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, il cliente e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell’apposito registro, se ciò è prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria.

Grazie!


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